Ereditata dallo Studio Tecnico Associato, l’attività di edilizia e interior design è parte del DNA della nostra società.
La realizzazione di opere su larga parte del territorio nazionale, l’amore e la cura profusa nell’ espressione architettonica degli interventi sommata ad una ostinata ricerca di funzionalità e innovazione hanno dato grandi soddisfazioni ai nostri clienti e ai membri della nostra società.
Seguiamo ogni fase della realizzazione dei nostri lavori, garantendo ai clienti un eccellente e professionale risultato. Il pacchetto servizi offerto comprende lo studio di fattibilità, la progettazione, la realizzazione e il servizio di manutenzione.
Le nostre aree di intervento:
Ristrutturazioni Edili:
Effettuiamo opere di ristrutturazione di ogni tipo, edilizia ed impiantistica, con l’obbiettivo di contenere i costi e gestire tutte le fasi di lavorazione, con particolare attenzione alla fase della direzioni lavori che consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità a quanto riportato nel capitolato d’oneri..
Nuove Costruzioni:
Arkigeo O.D. S.r.l. si occupa di realizzare costruzioni di nuove strutture ad uso civile, industriale, e residenziale.
Per garantire lavori di massima qualità ed eseguiti con competenza, ci affidiamo a fidati ed esperti collaboratori esterni (consulenti tecnici specialistici, idraulici, elettricisti, decoratori, ponteggiatori, fabbri, serramentisti ecc.).
Riserviamo particolare attenzione sia alla scelta dei materiali, selezionando solo prodotti di elevata qualità, sia all’aggiornamento delle tecniche e delle tecnologie costruttive, oltre al contenimento delle spese di produzione e dei consumi energetici, privilegiando le fonti rinnovabili e a basso consumo.
Certificazioni energetiche ed efficentamento:
L’efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell’Europa.
Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta vantaggi per l’insieme dell’economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l’obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l’anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.
La legislazione comunitaria sull’efficienza energetica, concepita per migliorare considerevolmente l’efficienza nei principali settori del consumo energetico, fornisce il quadro definendo obblighi giuridici in una serie di direttive e affidandone l’attuazione agli Stati membri. Le direttive di riferimento sono le 2002/91/CE (ufficialmente abrogata dal 1/02/2012) e la 2010/31/UE.
Il recepimento da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l’attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: ilD.Lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l’8 ottobre 2005, corretto l’anno successivo con ilD.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all’interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif. D.Lgs. 31/03/1998, n.112; D.Lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità di libera iniziativa delle Regioni.
Il successivo D.Lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, integra le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, arrecante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica.
Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), nel percorso dell’applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.Lgs. 192/2005. Tali commi prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso l’obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione energetica all’acquirente dell’immobile.
Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali.
Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (entrato ufficialmente in vigore il 25/07/2009). È questo il momento in cui la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale.
Più avanti viene pubblicato il D.Lgs. 28/2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE, che relativamente alla certificazione energetica modifica il D.Lgs. 192/005, introducendo all’art. 13 l’obbligo, a partire dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici.
Il 13/12/2012, sulla Gazzetta ufficiale n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all’art. 2 comma 4, l’abrogazione del paragrafo 9 dell’allegato A concernente l’autodichiarazione in classe G del proprietario dell’immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con vari richiami e comunicati – vedi Procedura di infrazione) nello stesso giorno viene anche pubblicato un secondo Decreto 22 novembre 2012 che modifica le definizioni dell’allegato A del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Allo scopo di dare attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD che impone agli Stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.Il D.L. 63/2013 (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013), oltre a recepire la direttiva 2010/31/UE, interviene sul D.Lgs. 192/2005 aggiornandone il testo: indica nuove regole per l’efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). La metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013, entrerà in vigore, così come precisato dalla Circolare del 7 agosto 2013 del MiSE, con l’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Tale disposto permette di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 viene convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/2013 n. 90. Il 27 giugno 2013 vengono pubblicati sulla G.U. n. 149 i decreti del Presidente della Repubblica D.P.R. 16/04/2013, n. 74 riguardante i criteri di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 192/2005” e “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. D.Lgs. 192/2005) e D.P.R. 16/04/2013, n.75 riguardante i criteri di accreditamento per esperti e organismi per la certificazione energetica degli edifici (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192).
Abilitazioni speciali
- Abilitazione per la gestione della sicurezza sui cantieri ai sensi del Dlgs 494 s. m. i.
- Abilitazione per la gestione della sicurezza ai sensi della legge 626 s. m. i.
- Patentino Rina per analisi termografiche di II livello
- Abilitazione alle lavorazioni autostradali
- Abilitazione per collaudi statici ed amministrativi
- Collaudatori statici/strutturali
- Abilitazione antincendio
- Abilitazione verifiche acustiche
- Certificatori Energetici
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Siamo a vostra disposizione per fornirvi un preventivo gratuito. Comunicateci le vostre esigenze, ogni tipologia di idea e realizzazione: vi ricontatteremo quanto prima. La nostra missione è la soddisfazione totale del cliente. info@arkigeosrl.it